[imc-abruzzo] R: R: asl vs randagismo
randagio
randagio a randagismo.info
Sab 19 Ago 2006 15:20:41 PDT
> quella nazionale, spiegata quì:
> http://www.infolav.org/serviziolegale/faq/414.htm
grazie vinc3nt. non vorrei "cavillare" in questa sede, ma dal momento che
vengono citati riferimenti normativi contribuisco in merito...
> Una delle novità più importanti della legge nazionale sul randagismo
> consiste, infatti, nel divieto di soppressione dei cani vaganti
> catturati, che possono essere soppressi, solamente per pericolosità o
> malattia, in modo esclusivamente eutanasico.
sulla soppressione eutanasica aggiungo considerazioni/materiale che derivano
da una esperienza personalmente vissuta (vet non autorizzata che, senza aver
chiesto niente a nessuno, entra in un canile e sopprime 30 cuccioli in pochi
minuti, col solo tanax) e dalle vicissitudini legali che ne sono scaturite
(procedimenti penali a mio carico per aver esposto l'accaduto
ergo "diffamato" la vet... ma questa è un'altra storia...)
somministrare il solo farmaco "Tanax" NON equivale assolutamente a fare
l'eutanasia ("eu-tanasia", dal greco eu bene e thanatos morte: buona morte,
dolce morte, morte senza dolore, soppressione pietosa): significa invece
uccidere un animale in modo molto crudele, sopratutto dal punto di vista
psicologico per l'animale stesso (a meno che non sia già in coma profondo).
sulla questione si è espressa la FNOVI Federazione Nazionale degli Ordini
Veterinari Italiani, anche tramite esaustive pubblicazioni sulla rivista "Il
Progresso Veterinario":
http://www.ilprogressoveterinario.it/rivista/02n04/05.htm
cito la parte che riguarda gli aspetti medico legali:
Nella Convenzione Europea degli animali da compagnia (Strasburgo, 1987),
all'art. 11, si legge che: "ogni uccisione deve essere effettuata con il
minimo di sofferenze fisiche e morali in considerazione delle circostanze. Il
metodo prescelto, tranne che nei casi di urgenza, deve:
- sia indurre una perdita di coscienza immediata e successivamente la morte;
- sia iniziare con la somministrazione di un'anestesia generale profonda
seguita da un procedimento che arrechi la morte in maniera certa.
...........................................................................
Limitatamente alle disposizioni vigenti in Italia, le fattispecie che
giustificano il ricorso all'eutanasia di piccoli animali d'affezione sono
state disciplinate solo marginalmente nella legge n. 281/91 art. 2 nn. 6 e 9,
e nella successiva circolare ministeriale n. 9 del 10/03/1992 oltre che da
talune leggi regionali.
...........................................................................
La circolare ministeriale sottolinea che "è vietata la soppressione di cani se
non in casi particolari e giustificati". La Legge Regionale Piemontese n. 34
del 26/7/1993, all'art. 5, specifica che la "soppressione eutanasica di un
animale d'affezione deve essere preceduta da anestesia profonda" ed in modo
da "non causare sofferenza all'animale".
Da quanto sopra si rende evidente l'adozione di una metodica di base
nell'esecuzione dell'eutanasia. Il metodo scelto da ciascun Medico
Veterinario deve essere basato su due principali punti:
- induzione e mantenimento di un'anestesia;
- rispetto del benessere animale in modo da non causare sofferenza alcuna.
quanto agli aspetti più etici e deontologici, per chi avesse (taaanta) voglia
di spulciare documenti, trovate la trascrizione integrale dell'udienza del
processo nella quale viene interrogato il mio consulente di parte (un vet...
anzi un signor vet) proprio sulle modalità di esecuzione dell'eutanasia... in
quella sede descrisse gli effetti del tanax senza anestesia :( pagg. 67-101:
http://randagismo.info/vercelli/colpobasso/trascrizione-20041216.pdf
scusate per la digressione e per l'argomento... e se qualcuno fa gli scongiuri
non mi offendo :P
> quella regionale, che stabilisce il ruolo e il comportamento della ASL
> http://leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/1999/l086.html
inoltre, per quanto riguarda il territorio comunale de l'aquila, bisogna far
riferimento anche al "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA, LA DETENZIONE E LA
CIRCOLAZIONE DI ANIMALI" (risale al 2002):
http://randagismo.info/associazioni/ASL/regolamentoCani.pdf
con particolare riferimento a casi passati che hanno coinvolto la ASL, cito:
ARTICOLO 12 PREVENZIONE E CONTROLLO DEL RANDAGISMO E DELLE NASCITE
I cani che vivono in libertà sono sterilizzati a cura della ASL.
Per prevenire il fenomeno del randagismo, il Comune, in
accordo con la ASL ed eventualmente in convenzione con le
associazioni di cui all'art. 4, può promuovere campagne per la
riduzione e controllo delle nascite anche dei cani di proprietà.
Il Comune in accordo e con la collaborazione della ASL
ed eventualmente in convenzione con le associazioni di cui
all'art. 4, predispone, all'occorrenza, programmi di
sterilizzazioni e/o di riduzione e controllo delle nascite, delle
colonie animali presenti sul proprio territorio.
==> E' vietata la soppressione dei cuccioli. <=======================
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